Definizione agevolata delle entrate tributarie del comune di oliena ai sensi dei commi da 102 a 109 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2025, n.199

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Data:

23 luglio 2026

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DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE  TRIBUTARIE DEL COMUNE DI OLIENA  AI SENSI DEI COMMI DA 102 A 109 DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2025, N.199
DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE DEL COMUNE DI OLIENA AI SENSI DEI COMMI DA 102 A 109 DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2025, N.199

Si informa la cittadinanza che, in attuazione della Legge n. 199/2025, il Comune di Oliena, con Delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 20 luglio u.s.,  ha approvato il Regolamento per la DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE.

1. COSA PUÒ ESSERE DEFINITO?

La definizione agevolata riguarda due tipologie di pendenze:

  • Accertamenti Esecutivi (IMU e TARI annualità d'imposta dal 2017 al 2020) notificati entro il 30/04/2026 e non ancora affidati alla riscossione coattiva.
  • Omessi Versamenti e Dichiarazioni (non ancora accertati):
    • TARI, IMU (esclusi immobili categoria D) e Canone Unico Patrimoniale (esposizioni pubblicitarie) per le annualità dal 2021 al 2024.
    • Imposta di Soggiorno per le annualità 2024-2025.

2. I VANTAGGI

Aderendo alla misura, il cittadino dovrà corrispondere esclusivamente:

Il capitale del tributo dovuto.

Le eventuali spese di notifica (per gli accertamenti esecutivi).

Gli interessi legali solo in caso di rateizzazione.

3. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

FASE 1

Richiesta informazioni. Il contribuente può richiedere al Comune, qualora non ne fosse a conoscenza, l'ammontare delle proprie pendenze entro 60 giorni dalla pubblicazione del Regolamento relativamente a:

-       Avvisi di accertamento IMU (2017-2020);

-       Avvisi di accertamento TARI (2017-2020)

-       Omessi versamenti TARI

-       Omessi versamenti CUP esposizioni pubblicitarie

Nel caso degli omessi versamenti di IMU e Imposta di soggiorno, trattandosi di imposte in autoliquidazione, la quantificazione degli stessi dovrà essere effettuata direttamente dal contribuente sotto la propria responsabilità.

FASE 2

Dichiarazione di adesione: La domanda formale deve essere presentata inderogabilmente entro il 30 settembre 2026.

Canali di trasmissione:

- Servizio digitale “istanze on line” sul sito istituzionale.

- Consegna a mano all'Ufficio Protocollo.

- Tramite PEC all'indirizzo: `protocollo@pec.comune.oliena.nu.it`.

4. Pagamento e Rateizzazione

Il Comune comunicherà l'ammissione alla procedura entro il 31/12/2026. È possibile pagare in un'unica soluzione o a rate, in base al disposto dell'art. 6 del Regolamento.

Di seguito, la modulistica e il testo integrale del Regolamento.

A breve sarà attivato il servizio "Istanze on line"

Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi all'Ufficio Tributi nell'orario di apertura al pubblico oppure telefonicamente ai numeri: 0784 280241 e 0784 280227.

A cura di

Comune di Oliena
Via V. Emanuele, 4 - 08025 Oliena (NU)
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Ultimo aggiornamento: 23/07/2026, 15:22

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