Prescrizioni antincendio anno 2026 di cui alla delibera di giunta regionale N. 28/56 del 04/06/2026.

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12 giugno 2026

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PRESCRIZIONI ANTINCENDIO ANNO 2026 DI CUI ALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 28/56 DEL 04/06/2026.
PRESCRIZIONI ANTINCENDIO ANNO 2026 DI CUI ALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 28/56 DEL 04/06/2026.

COMUNE DI OLIENA

Provincia di Nuoro

Ufficio del Sindaco

Ordinanza Numero 32 del 12/06/2026

Prot. 7039

Oggetto: PRESCRIZIONI ANTINCENDIO ANNO 2026 DI CUI ALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.28/56 DEL 04/06/2026.

IL SINDACO

(Autorità Locale di Protezione Civile)

Premesso:

-che da verifiche degli organi competenti è emerso che non tutti i proprietari ed i conduttori di fondi confinanti con le strade comunali e vicinali provvedono ad una adeguata manutenzione del verde, delle ripe e dei propri fondi;

-che l’abbandono, l’incuria e la mancanza di un’adeguata manutenzione del cd. verde privato e pubblico da parte dei proprietari, dei conduttori dei fondi e aree site nel territorio comunale, possono causare rischi per la propagazione di incendi, con conseguente grave pregiudizio per l’incolumità pubblica e privata;

-che la Regione Sardegna ha provveduto ad approvare, con la Deliberazione della Giunta Regionale n. n. 28/56 del 04/06/2026 le prescrizioni regionali antincendio per il triennio 2026-2028, parte integrante del Piano regionale di previsione, e prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, redatto ai sensi della legge 353/2000, al fine della loro immediata applicazione e dell’avvio della campagna informativa rivolta ai cittadini e a tutti i soggetti a vario titolo interessati e coinvolti;

-che il suddetto provvedimento prevede lo “stato di elevato pericolo di incendio boschivo”, fatte salve eventuali modifiche anche per ambiti territoriali specifici in considerazione dell’andamento meteorologico stagionale, vige dal 1 ° maggio al 31 ottobre;

-che gli abbruciamenti di stoppie, di residui colturali e selvicolturali, di pascoli nudi, cespugliato alberati, nonché di terreni agricoli temporaneamente improduttivi, sono consentiti solo esclusivamente a seguito di autorizzazione del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, secondo i termini e modalità stabiliti dalle prescrizioni regionali sopra richiamate;

VISTO Art. 16 delle prescrizioni Antincendi che prevede

Entro il 1° giugno:

a)    i proprietari e/o conduttori di terreni appartenenti a qualunque categoria d’uso del suolo, sono tenuti a ripulire da fieno, rovi, materiale secco di qualsiasi natura, l’area limitrofa a strade pubbliche, per una fascia di almeno 3 metri calcolati a partire dal limite delle relative pertinenze della strada medesima all'interno dei propri confini;

b)    i proprietari e/o conduttori di fondi agricoli sono altresì tenuti a creare una fascia parafuoco, con le modalità di cui alla lettera a), o una fascia erbosa verde, intorno ai fabbricati rurali e ai chiusi destinati al ricovero di bestiame, di larghezza non inferiore a10 metri;

c)     i proprietari e/o conduttori di colture cerealicole sono tenuti a realizzare una fascia arata di almeno 3 metri di larghezza, perimetrale ai fondi superiori ai 10 ettari accorpati;

d)    i proprietari e/o conduttori dei terreni adibiti alla produzione di colture agrarie contigui con le aree boscate definite all’art. 2, devono realizzare all’interno del terreno coltivato, una fascia lavorata di almeno 5 metri di larghezza, lungo il perimetro confinante con il bosco;

e)       i proprietari e/o conduttori di terreni siti nelle aree urbane periferiche o intercluse nel tessuto urbano, devono realizzare, lungo tutto il perimetro, e con le modalità di cui alla lettera a), delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale secco aventi larghezza non inferiore a 5 metri.

Considerato che la presenza di terreni, recintati e non, siti all’interno e all’esterno del centro urbano, ricoperti da una folta vegetazione spontanea, rovi e arbusti, oggetto di deposito di materiale di risulta e di rifiuti eterogenei, possono provocare, seri problemi di igiene, dando luogo alla proliferazione di ratti e di animali nocivi di ogni specie, nonché sono potenziale causa di incendi, con conseguente pregiudizio per l’incolumità pubblica e privata;

Rilevato che la regolare fruizione della viabilità pubblica, può essere ostacolata dalla negligenza dei proprietari e conduttori delle aree incolte e dei frontisti che non eseguono tempestivamente la corretta manutenzione dei terreni di proprietà, provvedendo al taglio delle siepi e dei rami di piante che si protendono oltre il ciglio stradale, creando impedimento, tra l’altro, alla corretta visione della segnaletica stradale;

Accertato che, per quanto riguarda le strade comunali, spesso non vengono osservate le norme sopra richiamate oltre a tutte le altre norme e cautele che disciplinano l’uso e garantiscono la normale circolazione e la sicurezza della viabilità;

Ritenuto necessario mantenere costantemente sotto controllo, sia da parte dei privati che degli enti proprietari o a qualunque titolo responsabili, la pulizia e la cura di aree ricadenti nel territorio comunale;

Atteso che è indispensabile adottare opportuni provvedimenti tesi all’esecuzione di urgenti interventi di pulizia di terreni incolti e di aree degradate, con particolare riferimento a quelle poste in prossimità di civili abitazioni;

Accertata la non necessità della comunicazione di avvio del procedimento in quanto il presente provvedimento ha carattere generale e contenuto normativo, ai sensi dell’art. 13, comma 1, della L.241/1990;

Vista la L. 225/92, così come modificata dalla L. 100/2012 che individua il Sindaco quale Autorità Comunale in materia di Protezione Civile;

Visto il Piano di protezione Civile Comunale e l’allegato piano per le emergenze relative agli incendi di cd. interfaccia, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 25/05/2017;

Visto l’art. 255 del D. L.vo 3 Aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”;

Visto il D.Lgs. 30/04/1992, n.285, ed il relativo Regolamento di Esecuzione D.P.R. 495/1992, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 21/11/2000 n. 353;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n.267;

O R D I N A

Allo scopo di eliminare le cause che possono costituire innesco di incendi, creare situazioni potenzialmente di pericolo per la circolazione stradale, nonché pregiudizio all’igiene pubblica, con conseguente aggravio del pericolo per l’incolumità delle persone

I proprietari, i conduttori e i detentori a qualsiasi titolo di terreni appartenenti a qualunque categoria d’uso del suolo, siano essi di proprietà di Enti pubblici o di privati (soggetti giuridici o persone fisiche), nonché i responsabili di cantieri edili e stradali, ai responsabili di strutture artigianali e commerciali, con annesse aree pertinenziali private, di procedere agli interventi di pulizia di seguito elencati, che dovranno essere comunque tutti effettuati ciclicamente in modo da garantire la perfetta pulizia e manutenzione dei luoghi, in ogni caso ENTRO E NON OLTRE IL 30 GIUGNO 2026. e successivamente, ogni qualvolta necessario, consistenti in:

1)Sfalcio e pulizia da fieno, rovi, materiale secco di qualsiasi natura, l’area limitrofa a strade pubbliche, per una fascia di almeno 3 metri calcolati a partire dal limite delle relative pertinenze della strada medesima;

2)Predisposizione di una fascia parafuoco, con le modalità di cui al comma 1, o una fascia erbosa verde, intorno ai fabbricati rurali e ai chiusi destinati al ricovero di bestiame, di larghezza non inferiore a 10 metri;

3)Per le colture cerealicole, nella realizzazione di una fascia arata di almeno 3 metri di larghezza, perimetrale ai fondi superiori ai 10 ettari accorpati;

4)nei terreni adibiti alla produzione di colture agrarie contigui con le aree boscate definite all’art. 28, nella realizzazione all’interno del terreno coltivato, di una fascia lavorata di almeno 5 metri di larghezza, lungo il perimetro confinante con il bosco;

5)nelle aree urbane periferiche, nella realizzazione, lungo tutto il perimetro, e con le modalità di cui al comma 1, delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale secco aventi larghezza non inferiore a 5 metri.

AVVERTE CHE

In caso di inadempimento, salvo che il fatto non costituisca reato, o violazione a leggi e regolamenti statali e regionali, l’applicazione ai contravventori della sanzione amministrativa pecuniaria da € 200,00 a € 1.200,00.

Le violazioni alle Prescrizioni Regionali antincendio saranno punite a norma dell’articolo 10 della Legge 21 novembre 2000, n. 353, che prevede l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a euro 5.000,00 e non superiore a euro 50.000,0.

A norma dell’articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere:

-1) entro 60 giorni dalla pubblicazione e notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna;

-2) entro 120 giorni sempre dalla data del suo ricevimento al Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

DEMANDA

Al Comando di Polizia Locale la vigilanza per la corretta osservanza della presente ordinanza.

All’Area Tecnica l’esecuzione con ogni doverosa urgenza dei provvedimenti gestionali conseguenti, in relazione alle aree di proprietà comunale.

Al Comando di Polizia Locale l’individuazione dei proprietari, conduttori o detentori a qualunque titolo dei fondi privati, nel centro urbano e nell’agro, dei dati catastali di ciascun fondo, e alla conseguente irrogazione dei provvedimenti sanzionatori, ivi compreso l’ esecuzione d’ufficio dei lavori di pulizia e bonifica dei siti, per i quali si accerti l’inadempienza da parte di privati o altri soggetti, con conseguente addebito a carico dei trasgressori delle spese sostenute per l’intervento sostitutivo.

DISPONE

Di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale, l’inserimento nel sito istituzionale dell’Ente e nei consueti modi di diffusione.

IL SINDACO

Congiu Sebastiano Antioco

A cura di

Comune di Oliena
Via V. Emanuele, 4 - 08025 Oliena (NU)
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Ultimo aggiornamento: 12/06/2026, 10:16

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