Comune di Oliena - Comunicazione - 73/2025

DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE E VENDITA DI ALIMENTI E BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO O IN LATTINE DI ALLUMINIO E DI BEVANDE ALCOLICHE E SUPERALCOLICHE IN DETERMINATE FASCE ORARIE, IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE 'CORTES APERTAS 2025' 13-14 SETTEMBRE 2025.

Oggetto: DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE E VENDITA DI ALIMENTI E BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO O IN LATTINE DI ALLUMINIO E DI BEVANDE ALCOLICHE E SUPERALCOLICHE IN DETERMINATE FASCE ORARIE, IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE 'CORTES APERTAS 2025' 13-14 SETTEMBRE 2025.

Anno
2025
Settore
Generale
Tipo
Comunicazione
Numero
73
Data inizio pubblicazione
11/09/2025

 COMUNE DI OLIENA 
 Provincia di Nuoro 
UFFICIO DEL SINDACO 

Ordinanza Numero 54 del 11/09/2025
Prot. 11127
Oggetto: DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE E VENDITA DI ALIMENTI E BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO O IN LATTINE DI ALLUMINIO E DI BEVANDE ALCOLICHE E SUPERALCOLICHE IN DETERMINATE FASCE ORARIE, IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE 'CORTES APERTAS 2025' 13-14 SETTEMBRE 2025

IL SINDACO
Autorità Locale di Pubblica Sicurezza

PREMESSO che nei giorni 13 14  settembre c.a. è in programma la Manifestazione denominata Cortes Apertas, volta alla promozione del territorio, delle tradizioni e dei prodotti del Comune di Oliena, durante la quale è previsto un afflusso notevole di visitatori;
Visto Il programma definitivo della manifestazione “ Cortes Apertas edizione 2025”;    
Visto il piano di sicurezza predisposto dall’Ing. Paolo Sanna nel quale si prevede che :
“ Dovrà essere imposto il DIVIETO temporaneo di vendita per asporto e consumo, all’esterno dei pubblici esercizi di somministrazione, di alimenti e bevande in contenitori di vetro e lattine limitatamente ai percorsi/aree interessate dallo svolgimento degli eventi di cui al Piano di Sicurezza e per l’intera durata degli stessi, compresi i locali destinati alla distribuzione automatica. Il divieto non si applica all’interno dei pubblici esercizi e negli spazi dei locali e dei punti ristoro delimitati da strutture fisse (es. pedane delimitate da parapetti, piccole terrazze o cortili interni).”  Sarà inoltre fatto DIVIETO di introduzione, utilizzo e abbandono, nelle aree e strade interessate dal presente provvedimento, di bottiglie e contenitori di vetro e lattine.  
TENUTO CONTO che gli eventi e manifestazioni pubbliche programmate dall'Amministrazione comunale, durante la Manifestazione Cortes Apertas 2025, si svolgeranno principalmente all'interno della perimetrazione del centro storico e zone limitrofe, coinvolgendo in generale tutto l’ambito urbano richiamando sicuramente una moltitudine di persone, tra pedoni e automobilisti presumibilmente nelle giornate del 13 e 14  settembre c.a.; 
RILEVATA, in particolare, la necessità di prevenire possibili episodi di vandalismo, in particolare per l'abbandono al suolo e lancio di bottiglie di vetro e lattine che arrecano danno al decoro urbano e costituiscono pericolo per i passanti nonché ostacolo al regolare deflusso del pubblico presente nel caso in cui fosse necessario uno sgombero d'urgenza;
RICHIAMATA la nota del 18 luglio 2018 del Ministero dell'Interno avente ad oggetto Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche;
VISTA l'Ordinanza emessa dal Comando della Polizia Municipale n. 52 del 08/09/2025 per il temporaneo divieto di circolazione e di sosta nelle vie interessate dalla manifestazione;
RITENUTO di dover provvedere, al fine di assicurare la tutela dei valori prevalenti dell'ordine e sicurezza pubblica in
occasione della manifestazione anzidetta disponendo, nei giorni 13 14  settembre 2025, i divieti di seguito elencati:
Dalle ore 9 alle ore 24 del 13 e  14  settembre c.a divieto assoluto :
- il DIVIETO temporaneo di vendita per asporto e consumo, all’esterno dei pubblici esercizi di somministrazione, di alimenti e bevande in contenitori di vetro e lattine limitatamente ai percorsi/aree interessate dallo svolgimento degli eventi di cui al Piano di Sicurezza e per l’intera durata degli stessi, compresi i locali destinati alla distribuzione automatica. Il divieto non si applica all’interno dei pubblici esercizi e negli spazi dei locali e dei punti ristoro delimitati da strutture fisse (es. pedane delimitate da parapetti, piccole terrazze o cortili interni;
DIVIETO di introduzione, utilizzo e abbandono, nelle aree e strade interessate dal presente provvedimento, di bottiglie e contenitori di vetro e lattine.  
VISTI:
■    l'art. 50, comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000;
■    l'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 come modificato dall'art. 8 del D.L. n. 14/2017 recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle Città”, convertito, con modifiche, con Legge n. 48/2017;
■    la Circolare n. 300/A/4228/17/149/2017/08 del Ministero dell'Interno del 23 maggio 2017, recante chiarimenti in ordine all'applicazione delle disposizioni di cui alla normativa richiamata;
■    l'art. 650 del Codice penale;
per i motivi innanzi citati in premessa:


ORDINA


agli esercenti di attività di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali in sede fissa e in forma ambulante e attività artigianali di produzione e vendita di beni alimentari, operanti nell’area interessata dalla manifestazione, per tutto il periodo della manifestazione di cui sopra e, precisamente dalle ore 9,00 alle ore 24,00 dei giorni 13 e 14 settembre 2025;
1.    il DIVIETO temporaneo di vendita per asporto e consumo, all’esterno dei pubblici esercizi di somministrazione, di alimenti e bevande in contenitori di vetro e lattine limitatamente ai percorsi/aree interessate dallo svolgimento degli eventi di cui al Piano di Sicurezza e per l’intera durata degli stessi, compresi i locali destinati alla distribuzione automatica. Il divieto non si applica all’interno dei pubblici esercizi e negli spazi dei locali e dei punti ristoro delimitati da strutture fisse (es. pedane delimitate da parapetti, piccole terrazze o cortili interni;
2.    il DIVIETO di introduzione, utilizzo e abbandono, nelle aree e strade interessate dal presente provvedimento, di bottiglie e contenitori di vetro e lattine.  
3.    l'obbligo per gli esercenti che vendono bevande in contenitori di plastica di procedere alla preventiva apertura dei tappi di detti contenitori;

AVVERTE

Che l'inottemperanza alla presente ordinanza costituisce illecito amministrativo ed è punibile ai sensi dell'art. 7 bis commi 1 e 1 bis del D.lgs. n. 267/2000 e s. m. i., con la sanzione pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 e pagamento misura ridotta ad € 50,00.
La vigilanza sull'ottemperanza sarà effettuata dalla Polizia Municipale e dalle forze di Polizia.

DISPONE

CHE la presente ordinanza venga pubblicizzata mediante affissione all'albo Pretorio e sul sito del Comune;
CHE la presente ordinanza venga trasmessa al Comando di Polizia Municipale, locale stazione dei Carabinieri perché ne curino l'osservanza.
Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso davanti al TAR Sardegna o, in alternativa, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

IL SINDACO
Congiu Sebastiano Antioco

Documenti allegati
Allegati (1)
Ordinanza_54_2025-signed.pdf.p7m
11/09/2025 (266.61 KB)
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